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Intese restrittive della concorrenza: avviata un’istruttoria sull’accordo TIM – DAZN

A cura dell’Avv. Laura Andreani

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha ritenuto, con provvedimento n. 29739, che le clausole contenute nell’accordo tra TIM e DAZN costituiscono un’intesa tra imprese, suscettibile di essere valutata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

L’accordo in questione è stato stipulato da TIM e DAZN, a seguito dell’assegnazione, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A a DAZN, di due Pacchetti ricomprendenti i diritti a trasmettere, per ciascun turno del Campionato di Serie A, 7 partite in esclusiva (per un totale di 266, su tutte le piattaforme) e 3 in coesclusiva (per un totale di 114, solo sulla piattaforma internet).

Tale accordo, di natura sia finanziaria che tecnica, ha ad oggetto la realizzazione di una partnership per la distribuzione ed il supporto tecnologico ed è teso ad estendere precedenti accordi di collaborazione già in essere fra le parti.

Come noto, l’art. 101, par. 1, TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

In particolare, la lettera b) e la lettera d) del par. 1 dell’art. 101 vietano tutti gli accordi consistenti nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e nell’applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.

Nel citato provvedimento dell’Agcm, viene specificato che il contesto giuridico economico in cui si pone l’accordo in esame è caratterizzato dalla sempre più ampia adozione della piattaforma Internet come modalità di fruizione dei servizi televisivi, nel caso di specie dei servizi di pay-tv, nonché da un processo di concorrenza infrastrutturale e di sviluppo delle reti di telecomunicazione ad alta capacità, sia in fibra ottica (FTTH) che mediante il 5G.

L’Agcm precisa che, nel caso in esame, le restrizioni della concorrenza discendono:

  • dalle previsioni dell’accordo che limitano commercialmente e tecnicamente DAZN nell’offerta di servizi di televisione a pagamento, limitando la capacità di quest’ultima di proporre sconti agli utenti e di scegliere diverse modalità di trasmissione, nonché riducendo altresì gli incentivi all’investimento di DAZN per l’interconnessione con gli operatori di telefonia fissa e mobile e per l’adeguamento della propria rete di distribuzione dei contenuti;
  • dalle previsioni dell’accordo che ostacolano gli operatori di telecomunicazioni in concorrenza con TIM dall’intraprendere iniziative commerciali e che, mediante l’ampia esclusiva, presentano caratteristiche selettive, incidendo anche su rapporti contrattuali già in essere e impedendo di replicare la possibilità di applicare sconti o di concedere ai propri utenti voucher promozionali per l’offerta dei contenuti relativi alle partite di Serie A.

Dal punto di vista commerciale, l’esclusiva prevista contrattualmente – ampia e duratura – esclude, di fatto, la possibilità per i concorrenti di replicare l’offerta dei servizi di telecomunicazione di TIM, posto che solo tramite tali servizi si può accedere all’offerta congiunta con i contenuti televisivi in modalità scontata.

Nel contempo, DAZN non avrà la possibilità di distribuire il proprio servizio e instaurare rapporti commerciali con operatori concorrenti di TIM dettagliatamente indicati nell’accordo con evidente intento di limitare selettivamente la capacità concorrenziale dei medesimi.

A quanto sopra, si aggiungano ulteriori elementi dell’accordo di rilevanza tecnica, tali da aggravare la portata restrittiva dell’intesa: si tratta di previsioni che impediscono a DAZN di consentire l’integrazione dell’app di DAZN nei dispositivi degli operatori di telecomunicazione diversi da TIM e che riducono gli incentivi di DAZN ad investire, con il probabile l’effetto di peggiorare la qualità dei servizi DAZN per gli utenti e di avvantaggiare TIM in maniera ingiustificata nel mercato al dettaglio delle telecomunicazioni fisse e nel mercato all’ingrosso nella misura in cui tende ad aumentare la dipendenza degli operatori alternativi dai servizi attivi di TIM.

Secondo l’Agcm, in conclusione, le restrizioni contenute nell’accordo non appaiono giustificate e proporzionate all’obiettivo di garantire il supporto tecnologico necessario per operare la fornitura dei contenuti assegnati a DAZN o di fornire un supporto economico al fine dell’acquisizione dei diritti audiovisivi, non essendo l’esclusiva – per espressa previsione contrattuale – indispensabile all’efficacia dell’accordo.

L’accordo in questione potrebbe quindi incidere significativamente sulla concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni fisse (all’ingrosso e al dettaglio) e mobili nonché nel mercato della televisione a pagamento, con pregiudizio per i consumatori che intendono acquistare i servizi audiovisivi della Serie A, i quali:

  1. non sarebbero pienamente liberi di scegliere il proprio fornitore di servizi di telecomunicazione e
  2. potrebbero acquisire i servizi di telecomunicazione e/o pay-tv a condizioni economiche peggiorative.

In considerazione di quanto sopra, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pertanto deliberato di avviare un’istruttoria per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 101 TFUE ed ha altresì avviato un procedimento cautelare volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato.