La Corte d’Appello di Venezia chiarisce i confini tra danno ambientale e responsabilità civile escludendo automatismi risarcitori dei costi di bonifica a favore dell’acquirente dei beni contaminati.
Lo Studio GPD di Roma, con il prof. avv. Andrea Gemma, rende noto l’esito favorevole del giudizio definito dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che, con sentenza n. 3395/2025, pubblicata in data 12 dicembre 2025, ha integralmente confermato la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettato la domanda milionaria di risarcimento del danno, proposta da una società acquirente di un complesso immobiliare industriale nei confronti del venditore (società in concordato) e degli eredi del suo legale rappresentante all’epoca dei fatti.
La controversia trae origine dall’acquisto, da parte della società appellante, di una cartiera nell’ambito di una procedura concorsuale. Prima dell’acquisto era stato rinvenuto un cumulo di materiale contenente amianto nel sito su cui insiste la cartiera, per la cui rimozione era stato emesso un provvedimento Comunale che quantificava anche i costi di bonifica. La cartiera veniva acquistata ad un prezzo ridotto dei predetti costi poiché l’acquirente si era obbligato ad eseguire la bonifica del sito. Tuttavia la società acquirente incardinava un procedimento risarcitorio: (i) di natura contrattuale contro il venditore, per vizi del bene venduto; (ii) di natura extracontrattuale contro gli eredi dell’amministratore della società venditrice lamentando la responsabilità ex art. 2395 c.c.. Soltanto in sede d’appello la società acquirente invocava una presunta responsabilità ai sensi dell’art. 2050 e 2051 c.c..
La Corte, valorizzando una sentenza di primo grado favorevole fondata su un’istruttoria completa ed esaustiva, che aveva accertato l’impossibilità di individuare l’eziologia del danno, ha escluso la sussistenza di qualsiasi responsabilità risarcitoria in danno degli appellati enunciando in particolare i seguenti principi di diritto:
(i) alle vendite nell’ambito delle procedure concorsuali si applicano gli artt. 2921 e 2922 c.c., rispettivamente in tema di evizione e di vizi del bene venduto, e non valgono ad escludere tale disciplina le pattuizioni generiche con cui “la parte venditrice assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge”, come asserito dall’appellante;
(ii) in tema di responsabilità ex art. 2395 c.c. l’onere della prova del danno subito grava su chi invoca la responsabilità avendo natura extracontrattuale;
(iii) il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità circa l’impossibilità di ritenere responsabile il proprietario incolpevole del sito inquinato, ex artt. 2050 e 2051 c.c., in ragione della natura speciale del codice dell’ambiente, è applicabile anche nel caso in cui si controverte della pretesa del proprietario incolpevole di trasferire i costi di bonifica sul soggetto che ritiene responsabile, pur sempre nei limiti del T.U ambientale;
(iv) la disciplina del danno ambientale configura un sistema speciale e chiuso, che non consente la redistribuzione dei costi di bonifica mediante automatismi risarcitori di matrice civilistica.
La decisione riveste particolare rilievo poiché chiarisce i confini della normativa ambientale e dell’allocazione delle responsabilità rispetto a quella civilistica, ribadendo che i costi di bonifica non possono essere automaticamente qualificati come danno risarcibile ex art. 2050 e 2051 c.c. poiché dopo l’introduzione della direttiva 2004/35/CE si è di fronte ad un “… corpo normativo appositamente dedicato all’illecito ecologico ormai slegato dal sistema regolativo dell’illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e s. c.c. …”
La pronuncia rafforza il principio per cui la responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. non può essere affermata in via presuntiva, ma richiede una puntuale dimostrazione del nesso causale e della responsabilità soggettiva, evitando automatismi interpretativi idonei a compromettere la certezza dei rapporti giuridici.