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IN VIGORE IL DL 172/2021: IL “SUPER GREEN PASS” E LE ALTRE PREVISIONI

Il 27 novembre scorso è entrato in vigore il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, il quale si prefigge lo scopo di contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.

Il decreto prevede, con riferimento all’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per certe categorie di lavoratori, il completamento del ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (c.d. “terza dose” o “dose booster”).

Tale dose di richiamo potrà essere somministrata, dopo che siano decorsi 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, con uno dei vaccini m-RNA autorizzati in Italia, cioè Pfizer o Moderna.

La vaccinazione è obbligatoria, gratuita e costituisce requisito essenziale per l’esercizio delle professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario.

Tra le professioni sanitarie per le quali vale l’obbligo vaccinale, vanno compresi coloro che svolgono la loro attività presso le strutture pubbliche e private sanitarie, socio-assistenziali, sociosanitarie, nonché le farmacie, le parafarmacie, gli studi professionali e le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Sono invece esclusi i lavoratori che operano all’interno di tali strutture, ma con contatti esterni.

L’ obbligo vaccinale inoltre viene esteso al personale della scuola, del comparto difesa (esercito, marina, aeronautica e carabinieri), sicurezza (polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e corpo forestale) e soccorso pubblico (vigili del fuoco), nonché alla polizia locale e al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori”.

La durata di validità del green pass in possesso dei vaccinati o dei guariti da Covid 19 ha validità di 9 mesi, che si calcolano a partire dall’ultima somministrazione di vaccino oppure dal certificato di avvenuta guarigione.

Il green pass può essere rilasciato anche a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino, ma in tal caso sarà valido dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Inoltre il green pass sarà rilasciato anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, rispettivamente con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.

Dal 6 dicembre 2021 l’accesso ad aeromobili, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie, mezzi  impiegati  nei servizi  di trasporto pubblico locale o regionale sarà  consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi Covid-19.

Il green pass continuerà altresì ad essere necessario per l’accesso al luogo di lavoro.

Tuttavia, a seguito della modifica al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87,  sarà consentito solo ai soggetti muniti del c.d. “super green pass” (ovvero il green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione) l’accesso  ai  seguenti servizi e attività:

  • – servizi di ristorazione;
  • – alberghi e strutture ricettive;
  • – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche  e locali assimilati;
  • – musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • – piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra,  centri benessere,  anche  all’interno  di  strutture   ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • – sagre e fiere, convegni e congressi;
  • – centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi   necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attività   riabilitative   o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • – centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, limitatamente alle attività   al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività   di ristorazione;
  • – feste conseguenti alle cerimonie civili  o  religiose;
  • – attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • – concorsi pubblici.

Tali disposizioni non si applicano  ai  soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai  soggetti  esentati dalla  campagna vaccinale, che potranno dunque beneficiare dei suddetti servizi anche senza la certificazione verde.