gpd-logo.png

News

News

Fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema ABI: le Sezioni Unite statuiscono la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali

Il contributo è a cura degli avvocati Niccolò Medica e Giovanni Torielli.

Con sentenza n. 41994 depositata il 30 dicembre 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha composto il risalente contrasto giurisprudenziale e dottrinale relativo alla sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità a intese anticoncorrenziali.
In particolare, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale è stato rilevato il carattere anticoncorrenziale di alcune clausole contrattuali inserite nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), e in particolare della c.d. “clausola di reviviscenza”, della c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.” e della c.d. “clausola di sopravvivenza”, in quanto in contrasto con l’art. 2 della L. n. 287/1990 (“norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), la giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo interrogate sui rimedi esperibili nei confronti di contratti di fideiussione redatti dalle Banche in conformità a tale modello e pertanto comprensivi delle clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia.
Ed infatti, in estrema sintesi, ad un orientamento consolidato che sosteneva la radicale nullità del contratto di fideiussione omnibus pedissequamente conforme allo schema ABI, e dunque comprensivo delle clausole illecite, se ne contrapponeva uno differente, che ravvisava invero la nullità di tali contratti con esclusivo riferimento alle clausole conformi a quelle dichiarate illecite, in considerazione del fatto che la banca avrebbe comunque concesso la fideiussione, anche in assenza delle tre clausole in questione. A tali orientamenti se ne aggiungeva un altro che, mantenedo salvo e immodificato il contratto, individuava nella tutela risarcitoria l’unico strumento azionabile dal soggetto rimasto estraneo all’intesa anticoncorrenziale, dalla quale ne aveva comunque subito un pregiudizio.
Pertanto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere tale annoso contasto con l’ordinanza interlocutoria del 30 aprile 2021 (n. 11486/2021), dopo aver compiuto, con la sentenza in commento, una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria in materia, hanno statuito la nullità dei contratti di fideiussione redatti in conformità al modello predisposto dall’ABI, seppur limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa trasposizione dei tre articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, ad eccezione del caso in cui sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
A fondamento di tale tesi la Suprema Corte rileva che la sanzione della nullità parziale del contratto di fideiussione viziato perviene, rispetto alle altre opzioni, a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust, oltre ad essere idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del contratto.
Peraltro, secondo la Corte Suprema, la vittima dell’illecito anticoncorrenziale può in ogni caso azionare la tutela risarcitoria, la quale resta naturalmente perseguibile “non in via esclusiva, sebbene in uno all’azione di nullità”; ed infatti, continua la Corte di Cassazione, il riconoscimento a favore di tale soggetto del diritto a far valere la nullità del contratto, in aggiunta alla tutela risarcitoria, costituisce un adeguato completamento del sistema delle tutele, non solo nell’interesse esclusivo del singolo, bensì anche in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Infine, a corollario della nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata, le Sezioni Unite ribadiscono i) la piena validità ed efficacia delle fideiussioni depurate dalle clausole redatte in conformità a quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, ii) la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, iii) l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, eiv) la proponibilità della domanda di ripetizione d’indebito da parte del cliente ex art. 2033 c.c. (qualora ne ricorrano i presupposti), nonché dell’azione di risarcimento dei danni.