Non è di per sé sufficiente a configurare un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. il passaggio di dipendenti da un’azienda a un concorrente, anche quando coinvolge più lavoratori e avviene in un arco temporale ristretto. Lo ha chiarito il Tribunale di Velletri con la sentenza del 21 aprile 2026, intervenendo su una vicenda di forte impatto nel tessuto imprenditoriale locale.
Il principio rilevante è quello per cui non è illegittimo storno di personale il passaggio anche in blocco di forza lavoro se non è provato un “vantaggio competitivo indebito” sostenuto da uno “specifico intento lesivo”. In particolare, il Tribunale precisa che è necessario che la condotta del concorrente sia tale da «…non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione (…) e procurarsi un vantaggio competitivo indebito», intento che può anche essere provato in termini presuntivi, quali le modalità del passaggio dei dipendenti, il loro ruolo nell’organizzazione aziendale, le difficoltà di sostituzione e i metodi adottati per indurli al trasferimento, indici che devono essere specificamente allegati e rigorosamente provati.
Nel caso concreto, la fuoriuscita di più dipendenti e la costituzione di una società concorrente ad opera dei fuoriusciti unitamente ad uno dei soci della stessa non sono fatti sussumibili al di sotto della fattispecie dello storno, ma si tratta di scelte libere ed espressive di autonoma iniziativa imprenditoriale.
La decisione accoglie, dunque, le tesi difensive dei convenuti, assistiti dal prof. avv. Andrea Gemma, che avevano sostenuto la natura spontanea delle dimissioni e la legittimità della successiva iniziativa imprenditoriale.
La sentenza affronta anche ulteriori profili rilevanti: il mero richiamo al rischio di sviamento della clientela non è sufficiente senza la prova specifica dell’utilizzo di mezzi scorretti o fraudolenti; l’uso di informazioni non riservate non integra violazione della disciplina sulla concorrenza sleale; la vicinanza tra sedi aziendali non costituisce, di per sé, indice di illiceità; il danno deve essere provato e causalmente collegato a specifiche condotte di concorrenza illecita.
Particolarmente significativo è, infine, il richiamo al bilanciamento tra tutela della concorrenza e libertà economiche: la libertà di iniziativa imprenditoriale e il diritto alla ricerca di una soddisfacente posizione di lavoro possono legittimare scelte anche concorrenziali, purché rispettose dei canoni di correttezza professionale.
In questi termini, il Tribunale di Velletri traccia un solco netto tra concorrenza lecita e illecito concorrenziale: lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale solo se attuato con modalità scorrette e con l’intento di disgregare l’organizzazione del concorrente al fine di acquisire un indebito vantaggio competitivo, intento che deve emergere da indizi univoci e concordanti, specificamente allegati e rigorosamente dimostrati; allo stesso modo, lo sviamento della clientela rileva solo quando sia il risultato di condotte scorrette, non essendo sufficiente il mero effetto di una competizione lecita.