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Concordato semplificato: procedura più rapida e con meno oneri. Come e quando attivarlo

Contributo a cura di Giampaolo Provaggi – Dottore commercialista in Milano e Genova – Socio Fondatore di Gemma Provaggi De André.

L’articolo è stato pubblicato su IPSOA Quotidiano.

Il nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dal D.L. n. 118 del 2021, favorisce il raggiungimento del risultato della liquidazione dell’impresa in modo più rapido e meno oneroso rispetto al fallimento. E’, infatti, prevista una procedura semplificata che non prevede sia la fase “filtro” dell’ammissione, che quella di voto dei creditori. Altro elemento significativo è l’assenza della percentuale di soddisfazione minima del 20% dei creditori chirografari, prevista dalla Legge Fallimentare, sostituita dalla condizione che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare, assicurando comunque un’utilità a ciascun creditore. Per quanto riguarda i rapporti con il fisco, non è stato previsto per il concordato semplificato l’obbligo, o la possibilità, di accedere all’istituto della transazione fiscale.

Il D.L. n. 118/2021, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, introduce l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio quale possibile esito e, comunque, esclusivamente attivabile quale sbocco della nuova procedura stragiudiziale di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.


Condizioni per attivare il concordato semplificato

Tale previsione ha come presupposto che l’esperto di cui all’art. 2 e seguenti del D.L. n. 118/2021, che affianca l’imprenditore nella ricerca di una soluzione per risolvere i problemi di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, dichiari nella propria relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che non sono praticabili le differenti soluzioni recate dall’art. 11 co. 1 e 2.

Non risulta invece possibile l’accesso a detta ipotesi nel caso in cui l’esperto abbia ritenuto, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del D.L. n. 118/2021, non sussistere concrete prospettive di risanamento, con conseguente archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.


Proposta di concordato semplificato

Dal punto di vista operativo la proposta di concordato semplificato può essere presentata dall’imprenditore commerciale o agricolo di qualsiasi dimensione (e quindi anche sotto le soglie di cui all’art. 1 L.F., come recita l’art. 17, D.L. n. 118/2021), anche se appartenente ad un gruppo ex art. 13 co. 10, presso il tribunale competente in base alla sede principale dell’impresa.

La proposta va presentata nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto, accompagnata da un piano di liquidazione e dai documenti indicati dall’art. 161, comma 2, lett. a), b), c) e d) L.F.

Si evidenzia che il D.L. n. 118/2021 non prevede che la proposta sia accompagnata dal piano attestato dal professionista di cui all’art. 161, co 2, lett. e) L.F.

Dalla pubblicazione, a cura del cancelliere (che lo comunica anche al pubblico ministero), del ricorso per l’omologa della proposta di concordato semplificato, si producono gli effetti tipici del concordato preventivo, di cui agli artt. 111, 167, 168 e 169 L.F.

Caratteristiche del concordato semplificato

Il concordato semplificato non prevede:

  • -la fase “filtro” dell’ammissione,
  • -né quella di voto dei creditori.

Altro elemento significativo è l’assenza della percentuale di soddisfazione minima del 20% dei creditori chirografari, come invece previsto dall’art. 160, co. 4, L.F., sostituita dalla condizione che la proposta non arrechi “… pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicur(i) un’utilità a ciascun creditore”.

É evidente come queste semplificazioni favoriscano il possibile raggiungimento del risultato della liquidazione dell’impresa in modo più rapido (e quindi con un’azienda ancora “in vita”) e meno oneroso rispetto al fallimento.

I creditori (e qualsiasi interessato) possono opporsi alla procedura, costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza di omologa, così come è consentito alle parti proporre reclamo alla corte d’appello contro il decreto di omologa.

Attività del tribunale

Circa le attività del tribunale, lo stesso compie una valutazione:

  • – sulla ritualità della proposta e acquisisce la relazione finale dell’esperto e un ulteriore parere reso dal medesimo (per il quale non è chiara la tempistica in cui va reso nè il soggetto che la determina);
  • – sui presumibili risultati della liquidazione (e quindi, parrebbe logico, sulla fattibilità del piano e sulla veridicità);
  • – sulle garanzie offerte.

Contenuti del decreto di ammissione alla procedura

I termini temporali che il decreto dovrà prevedere per le varie attività non sono di immediata individuazione, considerando che lo stesso:

  • – prevede la nomina dell’ausiliario, che ha 3 giorni per accettare e che dovrà procedere alla redazione del parere, di cui infra, entro un termine la cui scadenza dovrà essere determinata dal testo;
  • – fissa la data dell’udienza di omologa, rispetto alla quale deve intervenire comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima, oltre il tempo necessario per il parere di cui sopra.

L’ausiliario deve redigere un parere, ai sensi dell’art. 18 co. 4 del D.L. n. 118/2021 che, presumibilmente, ma il contenuto pare plausibile venga specificato alla nomina, potrebbe contenere un giudizio sulla fattibilità della proposta e del piano di liquidazione (ai fini di interesse pare ineluttabile che sia valutata anche la veridicità dei dati), anche se, al contrario, la Relazione precisa che non è prevista “la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all’articolo 172 L.F.”.

É chiaro il rischio che, ove sia questo il contenuto, il parere dell’ausiliario possa essere difforme da quello dell’esperto sullo stesso argomento; il che originerebbe una problematica, anche se i due documenti sono resi in fasi differenti. Al proposito, va ricordato che i creditori devono essere destinatari del parere dell’ausiliario, ma non di quello dell’esperto.

Il decreto del tribunale potrà, anche considerato il dettato dell’art. 18 co. 5 del D.L. n. 118/2021, assegnare all’ausiliario il compito di valutare l’assenza di pregiudizio per il ceto creditorio della soluzione concordataria in luogo della liquidazione giudiziale ed il rispetto delle cause di prelazione. Inoltre, lo stesso soggetto deve riferire al tribunale qualora ravvisi una delle condotte di cui all’art. 173 L.F. e sorvegliare l’adempimento del concordato una volta omologato, ai sensi dell’art. 185 L.F.

Compiti del debitore

Il debitore ha il compito di comunicare ai creditori:

  • – la proposta;
  • – il parere dell’ausiliario;
  • – la relazione finale dell’esperto (al proposito, non è di immediata comprensibilità l’inciso al co. 4 dell’art. 18: “specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione” – (cioè della proposta)).

Nomina del liquidatore giudiziale e del comitato creditori

Ove il tribunale, alla conclusione della specifica udienza, svolte le verifiche allo stesso spettanti, ai sensi del co. 5 dell’art. 18, con decreto motivato immediatamente esecutivo, omologhi il concordato semplificato, nomina, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 118/2021, il liquidatore giudiziale e, applicandosi l’art. 182 L.F., un comitato creditori.

La norma (art. 19, co. 2) si preoccupa anche di disciplinare il caso in cui il piano di liquidazione consideri già un’offerta di acquisto dell’azienda, di uno o più rami o di specifici beni, da parte di un determinato soggetto. In tale caso, il liquidatore (se post omologa) o l’ausiliario (se ante omologa; in tal caso con autorizzazione del tribunale), verificata l’assenza sul mercato di soluzioni migliori, potranno dar corso alla cessione. Pare plausibile che il soggetto che si occupi della cessione, pur non essendo previsto alcun rinvio all’art. 163 bis L.F., possa far riferimento a tale disposizione.

In termini sostanziali va sottolineato che, ai fini del concordato semplificato, i crediti originatisi nella fase della composizione negoziata, paiono assoggettati alle ordinarie regole concorsuali, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 118/2021, come statuito dal successivo art. 12 e del compenso dell’esperto, ex art. 16 co. 11, che risulteranno prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.

Rapporti con il fisco: aspetti da chiarire

Per quanto riguarda i rapporti con il fisco, occorre specificare che non è stato previsto per il concordato semplificato l’obbligo, o la possibilità, di accedere all’istituto della transazione fiscale, dal che l’imprenditore sarà libero di individuare la relativa offerta, sempre nel rispetto delle cause di prelazione. Sotto questo punto di vista dovrebbe essere chiarito se si applica o meno la relativa priority rule.

Altro aspetto che la norma non chiarisce è l’applicabilità o meno a tale nuovo strumento
dell’art. 88 co. 4-ter TUIR, dell’art. 101 co. 5 TUIR e, per l’IVA, dell’art. 26, del D.P.R. n. 633/1972, considerato che pur trattandosi di concordato non è disciplinato dal R.D. n. 267/1942, non viene definito quale procedura concorsuale e l’art. 14 del D.L. n. 118/2021 limita i suoi effetti alla composizione negoziata.