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SICUREZZA SUL LAVORO: I LIMITI DELLA RESPONSABILITA’ DEL DELEGATO

Contributo a cura degli avvocati Niccolò Medica e Antonio Vigliotti pubblicato su N&T Plus Diritto – Il Sole 24ORE.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35652 del 29 settembre 2021 resa dalla quarta sezione penale, è tornata sul tema della responsabilità del soggetto che sia stato delegato dall’azienda alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, all’articolo 16, prevede infatti che il datore di lavoro possa delegare le proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la sola esclusione di quelle elencate nell’articolo 17 del decreto stesso.

In tale modo, dunque, il delegato assume poteri e responsabilità che sarebbero propri del delegante.

Il datore di lavoro resta peraltro tenuto, come disposto dal citato articolo 16, a vigilare sull’effettivo e corretto svolgimento, da parte del soggetto delegato, delle funzioni trasferite.

Nel caso in esame, che riguardava un infortunio occorso ad un dipendente di un’azienda, la Corte di Appello di Firenze aveva rilevato la responsabilità del delegato, ritenendo sussistente in capo allo stesso il reato di lesioni personali colpose, in quanto tale soggetto, pur essendo a conoscenza di un problema in materia di sicurezza, aveva omesso di adottare idonei provvedimenti.

A fronte del ricorso proposto dal delegato alla sicurezza, la Corte di Cassazione ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 38343 del 18 settembre 2014 (c.d. “ThyssenKrupp”), secondo la quale, “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d.lg. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”.

Ribaltando la decisione della Corte di Appello di Firenze, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del delegato alla sicurezza, avendo constatato che le problematiche afferenti alla sicurezza trascendevano i poteri delegati e richiedevano un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti dalla delega, con conseguente venir meno, tra l’altro, dell’effetto liberatorio della delega stessa per il datore di lavoro.