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Responsabilità solidale in materia di appalti e contratti di logistica. La posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota a cura di Niccolò Medica.

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato, in solido con l’appaltatore e nel limite temporale di due anni dal momento della cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti dall’appaltatore medesimo in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, ha interpretato estensivamente la disciplina dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, ritenendo che tale previsione – posta a tutela dei lavoratori – sia applicabile anche ai “contratti di logistica” relativi ad “attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni”, che trovano oggi la propria regolamentazione all’interno dell’art. 1677-bis cod. civ. (rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”).

A supporto di tale tesi, il Ministero ha sottolineato:

  • – la collocazione dell’art. 1677-bis cod. civ. all’interno del Titolo III, Capo VII, del Codice Civile, che reca le disposizioni in materia di appalto;
  • – il tenore letterale dell’art. 1677-bis cod. civ., il quale rinvia alle norme in materia di trasporto solo “in quanto compatibili”;
  • – il fatto che una interpretazione difforme risulterebbe incoerente con la disciplina generale in materia di appalto ed introdurrebbe una “irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impiegato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto”.

Inoltre, il Ministero ricorda quella giurisprudenza che, in materia di solidarietà negli appalti, ha affermato la necessità di leggere in via estensiva l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 al fine di garantire ai lavoratori una maggior tutela ed evitare che “meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.

Il Ministero sostiene che la correttezza della propria interpretazione non possa essere inficiata neppure dalla disciplina contenuta all’interno dell’art. 83-bis, comma 4-ter, D.L. 112/2008, il quale, con riferimento al “contratto di autotrasporto di cose per conto terzi”, prevede un regime di solidarietà – soggetto ad un termine di decadenza di un anno – tra committente e vettore nell’ipotesi in cui il primo non abbia verificato, prima della conclusione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del secondo: secondo il Ministero, infatti, “l’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis cod. civ.”.

Pur ritenendo che i motivi posti dal Ministero a fondamento della propria interpretazione non siano del tutto convincenti, è evidente che l’applicabilità del regime della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non possa prescindere da una valutazione in concreto dello specifico rapporto contrattuale, che potrebbe essere inquadrato non tanto come contratto di logistica, quanto – ad esempio – come contratto di trasporto, o come contratto di spedizione.

In ogni caso, la posizione del Ministero impone agli imprenditori del settore logistico valutazioni sempre più accurate nella scelta delle proprie partnership commerciali.