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Obbligo di nomina del preposto e doveri: le novità della legge 215/2021

Contributo a cura dell’avvocato Niccolò Medica e del dottore Niccolò Ballerini, pubblicato su N&T Plus Diritto – Il Sole 24ORE.

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, convertendo il D.l. n. 146/2021, è intervenuta sugli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008, attribuendo al preposto un ruolo sempre più rilevante nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro.

All’interno dell’art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, in tema di “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, è stata inserita, al comma 1, la lettera b-bis), che impone, proprio al datore di lavoro e ai dirigenti, l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

È stato altresì modificato l’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 il quale, al comma 8-bis), prevede, anche per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto, l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di individuare ed indicare espressamente al committente il personale da questi individuato al fine di svolgere le funzioni di preposto.

L’importanza di tali obblighi di designazione sono sottolineati dalla previsione del’art. 55, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 81/2008, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. b-bis), ovvero nei casi in cui il datore di lavoro o il dirigente non abbiano individuato la figura del preposto.

La stessa sanzione è prevista anche in caso di violazione dell’art. 26, comma 8-bis), del D.lgs. n. 81/2008, ossia qualora i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori non abbiano indicato al datore di lavoro committente il personale svolgente il ruolo di preposto.

La Legge n. 215/2021 ha introdotto alcune importanti novità anche in relazione ai doveri posti in capo al preposto.

L’art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 è stato infatti modificato prevedendo che il preposto debba “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.

Inoltre, qualora il preposto rilevasse comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, lo stesso ha il dovere di intervenire per “modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”. Nel caso in cui le indicazioni fornite dal preposto non fossero attuate, così persistendo l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Infine, la lettera f-bis) introdotta al comma 1 dell’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il preposto di far interrompere temporaneamente l’attività e, in ogni caso, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate qualora individui delle “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”.