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Monitoraggio fiscale e trusts: presupposti applicativi, estensione soggettiva e titolarità effettiva alla luce dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167

Il contributo a cura di Vincenzo Stuppia è stato pubblicato su TRUSTS e Attività Fiduciarie, maggio-giugno 2022.

Il concetto di detenzione dell’attività o dell’investimento estero, che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’intera disciplina del monitoraggio, si sostanzia in una relazione di fatto, effettiva ed attuale, tra detentore ed investimento estero, che deve sussistere sia nel caso di possesso diretto che nei casi, individuati dal secondo periodo dell’art. 4, comma 1, di possesso indiretto o mediato.
La nozione di titolarità effettiva, che assieme alla detenzione mediante possesso indiretto costituisce l’altro requisito richiesto dal secondo periodo dell’art. 4 comma 1, ha quale attributo caratteristico il potere di dirigere verso se stessi il vantaggio conseguibile attraverso l’investimento o l’attività finanziaria estera.
«Beneficiari individuati o facilmente individuabili»: non è sufficiente la mera menzione all’interno dell’atto istitutivo del trust, ma ne vanno rintracciati nel caso concreto i poteri nei confronti dell’attribuzione, che devono essere assimilabili ad una detenzione mediante possesso indiretto, tale da integrare altresì gli estremi della titolarità effettiva.
Necessità di interpretare sistematicamente i due periodi del comma 1 dell’art. 4 – riferendo il requisito della detenzione anche ai casi evidenziati dal secondo periodo – e diversità della estensione
soggettiva degli obblighi di monitoraggio rispetto alla disciplina antiriciclaggio, stante la distanza negli obiettivi e nelle finalità che intercorre tra le due normative.