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GREEN PASS ILLIMITATO E NUOVE REGOLE PER SCUOLA E ARRIVI DALL’ESTERO

Il 2 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure in materia di certificazioni verdi COVID-19, arrivo di stranieri in Italia e sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, qualora il Green Pass sia stato rilasciato dopo la terza dose, la sua efficacia sarà prolungata illimitatamente e senza necessità di ulteriori vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID-19 ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Inoltre, per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato, sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse.

Per ciò che concerne l’ingresso e la circolazione di stranieri in Italia, il decreto legge prevede che chi proviene da uno Stato estero e sia in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, ma siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, può accedere ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (della validità di 48 ore) o molecolare (della validità di 72 ore).

Le stesse regole sono valide anche per coloro che abbiano effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

E’ stato infine modificato il sistema della DAD e delle quarantene nelle scuole, con alcune differenze tra quelle dell’infanzia, quelle elementari e quelle medie e superiori.

Nello specifico, per le scuole dell’infanzia, i bambini potranno frequentare in presenza fino al quarto contagio del proprio gruppo o classe. Successivamente, a partire dal quinto caso, i bambini dovranno stare a casa in quarantena. La quarantena viene tuttavia ridotta da 10 a 5 giorni. Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico rapido.

Nelle scuole elementari, per gli alunni vaccinati, non è più previsto il sistema della DAD: infatti, dopo il primo caso nella classe, gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, siano guariti da almeno 120 giorni o dopo aver completato il ciclo primario, ovvero abbiano effettuato la dose di richiamo, dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2. Tuttavia, alla prima comparsa dei sintomi, dovranno obbligatoriamente effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Diversamente, i non vaccinati, a partire dal quinto caso, dovranno proseguire le lezioni attraverso il sistema della DAD. Per tornare in presenza, dovranno esibire l’esito di un tampone molecolare o antigenico.

Anche per le scuole medie e superiori sono state previste alcune modifiche. Nel caso in cui venga rilevato un solo caso, le lezioni proseguiranno per tutti gli alunni in presenza. Invece, nel caso in cui si verifichino due o più casi, dovranno essere applicate regole diverse per vaccinati e non vaccinati. Nello specifico, gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, siano guariti da almeno 120 giorni o dopo aver completato il ciclo primario, ovvero abbiano effettuato la dose di richiamo, possono rimanere in classe con l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2. La stessa regola vale altresì per chi abbia ottenuto un’esenzione alla vaccinazione. Al contrario, per gli alunni non vaccinati, vi sarà l’obbligo di DAD per un periodo di 5 giorni.