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Decreto sostegni e decreto sostegni bis: divieto di licenziamento e deroghe

A cura dell’Avv. Niccolò Medica.

Il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) ha introdotto significativi cambiamenti alla disciplina relativa al blocco dei licenziamenti, ma ha mantenuto l’impostazione originaria del Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), convertito in Legge n. 69/2021, e quindi il fatto che le date a partire dalle quali tale blocco verrà meno dipendono dall’ammortizzatore sociale utilizzato: il risultato del susseguirsi di norme che, ancora oggi, vengono definite di carattere “emergenziale” è quello di una situazione complessa dal punto di vista applicativo.

Il Decreto Sostegni prevede che il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria venga meno il 1° luglio 2021, mentre la data del 1° novembre 2021 è quella rilevante per le realtà che ricorrono all’assegno ordinario FIS, alla Cassa in deroga e alla CISOA (Cassa integrazione degli operai agricoli a tempo indeterminato).

Il divieto di procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sussiste nelle seguenti ipotesi (ancora attuali nonostante le previsioni del Decreto Sostegni Bis):

  1. cambio di appalto, con riassunzione del personale da parte del datore di lavoro subentrante nel rispetto di:
  • obbligo di legge, 
  • contratto collettivo, 
  • previsione inserita nel contratto di appalto;
  1. cessazione definitiva dell’impresa, consistente anche nella messa in liquidazione della società, a meno che non si configuri una cessione totale o parziale dell’azienda (nel qual caso opera la disciplina generale dell’art. 2112 cod. civ.);
  2. accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai dipendenti che aderiscono al medesimo accordo;
  3. fallimento, nel caso in cui non vi sia una prosecuzione, anche parziale, dell’attività.

Il Decreto Sostegni Bis prevede, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie disciplinate dal Decreto Legislativo n. 148/2015 e per le quali viene meno il supporto delle integrazioni salariali Covid-19, la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di ricorrere agli ammortizzatori ordinari e straordinari senza il pagamento di alcun contributo addizionale (ferma restando l’ordinaria contribuzione mensile); i datori di lavoro che ricorrono a tale facoltà non possono, per la durata del trattamento fruito fino al 31 dicembre 2021, avviare:

  • le procedure collettive di riduzione di personale;
  • le procedure vietate fin dal 24 febbraio 2020, data di pubblicazione del Decreto Legge n. 18/2020;
  • i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 (a prescindere dai limiti dimensionali);
  • il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria sono quelle individuate dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 148/2015, ovvero:

  1. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  2. cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
  3. imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  5. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  7. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. imprese addette all’armamento ferroviario;
  10. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  11. imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  12. imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  13. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

I datori di lavoro che possono invece ricorrere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria sono quelle individuate dall’art. 20 del Decreto Legislativo n. 148/2015, ovvero:

  1. imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  2. imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  3. imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4. imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5. imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6. imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  7. imprese di vigilanza;
  8. imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica (con più di 50 dipendenti nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda);
  9. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici (con più di 50 dipendenti nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda);
  10. imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché’ imprese del sistema aereoportuale;
  11. partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (con alcuni limiti di spesa).

Alla luce di quanto sopra, dal 1° luglio 2021, le imprese che ricadono nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria possono procedere con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e con licenziamenti collettivi, a meno che non intendano far ricorso – senza pagamento di alcun contributo addizionale – agli ammortizzatori sociali, nel quale caso il divieto viene prorogato fino alla conclusione del trattamento (e non oltre il 31 dicembre 2021).

Per le realtà che, nel raffronto tra il fatturato del primo semestre del 2019 e quello dello stesso periodo del 2021, abbiano subito un calo di almeno il 50%, il Decreto Sostegni Bis ha altresì previsto uno strumento alternativo alle integrazioni salariali di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, citate poc’anzi: si tratta della possibilità di stipulare un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o con RSA o RSU avente come fine quello di mantenere i livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività, e ciò con deroga agli artt. 4 e 21 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e per un massimo di 26 settimane nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L’accordo in questione, che deve disciplinare, entro certi limiti, le percentuali di riduzione dell’attività dei singoli lavatori, le modalità di riferimento per l’individuazione della retribuzione alla base del trattamento integrativo e le condizioni per la progressiva diminuzione delle integrazioni in presenza di una maggiore attività, comporta il divieto per il datore di lavoro, per la durata dell’accordo stesso, di procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e con licenziamenti collettivi. 

Infine, si segnala che il Decreto Sostegni Bis permette alle aziende del turismo, agli stabilimenti termali e ai datori di lavoro del commercio di ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico: in tal caso, però, fino al 31 dicembre 2021 non si potrà procedere con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo con procedure collettive di riduzione di personale.