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Concordato semplificato: come funziona con le modifiche del decreto correttivo

Contributo a cura di Giampaolo Provaggi – Dottore commercialista in Milano e Genova – Socio Fondatore di Gemma Provaggi De André.

L’articolo è stato pubblicato su IPSOA Quotidiano.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in seguito alle modifiche del decreto
correttivo, rivede il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. La nuova
disposizione mantiene le caratteristiche distintive della mancanza della valutazione giudiziale
preliminare in sede di ammissione, l’assenza del voto dei creditori e la centralità del
Tribunale. Anche nella “nuova” stesura della norma, l’istituto del concordato semplificato si
contraddistingue per essere un possibile esito della procedura stragiudiziale, quindi attivabile
esclusivamente quale sbocco finale del mancato perfezionamento della stessa. Tuttavia, non
mancano le novità.
L’art. 25-sexies del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito anche CCII), collocato
nel Capo II del Titolo II, introdotto a seguito delle modifiche a cura del D.Lgs. n. 83/2022, si occupa
del “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”. Tale disposizione sostituisce, con
modifiche, l’abrogato art. 18 del D.L. n. 118/2021, mantenendo le caratteristiche distintive della
mancanza della valutazione giudiziale preliminare in sede di ammissione, l’assenza del voto dei
creditori e la centralità del Tribunale.
L’art. 25-septies regola quindi la parte esecutiva liquidatoria del nuovo istituto.
Composizione negoziata e il concordato semplificato
Al pari della previsione di cui all’art. 18 del D.L. n. 118/2021, anche nella “nuova” stesura della
norma, l’istituto del “Concordato semplificato” si contraddistingue per essere un possibile esito della
procedura stragiudiziale di “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, quindi
attivabile esclusivamente quale sbocco finale del mancato perfezionamento della stessa, come
indicato dall’art. 23 comma 2, lett. c), del CCII. Questa previsione ha come presupposto che
l’esperto, nominato ai sensi dell’art. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019, che affianca l’imprenditore
nella ricerca di una soluzione per risolvere i problemi di squilibrio patrimoniale o economicofinanziario, dichiari nella propria relazione finale, di cui all’art 17, c. 8, del CCII, che:

  • – le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede (introducendo così una sorta di
    giudizio di meritevolezza del debitore, pur limitato a detta fase);
  • – non hanno avuto esito positivo;
  • – non sono praticabili le differenti soluzioni recate dall’art. 23, commi 1 e 2 lett. b). Non risulta quindi possibile l’accesso a detto istituto nel caso in cui l’esperto esprima un giudizio negativo, o qualora ritenga, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del CCII, non sussistano concrete prospettive di risanamento, con conseguente archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
    Soggetti ammessi e gli effetti del concordato semplificato
    La proposta di concordato semplificato può essere presentata dall’imprenditore commerciale o
    agricolo di qualsiasi dimensione (e, quindi, anche dalle imprese sotto le soglie di fallibilità, ai
    sensi dell’art. 25-quater, commi 4 e 5, del CCII), presso il tribunale “del luogo in cui l’impresa ha il
    proprio centro di interessi principali” (il riferimento quindi non è più a “la sede principale”, come
    nell’art. 18 del D.L. n. 118/2021), nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale
    dell’esperto, accompagnata da un piano di liquidazione e dai documenti indicati all’art. 39 del CCII.
    Si evidenzia come non sia richiesta l’attestazione del piano, mentre è prevista la possibilità della
    suddivisione dei creditori in classi (nel silenzio della norma, dovrebbero valere le relative regole
    ordinarie previste dal CCII).
    Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’omologazione della
    proposta di concordato semplificato, a cura del cancelliere, che deve avvenire entro il giorno
    successivo al deposito, si producono gli effetti tipici del concordato preventivo, di cui agli artt. 6
    (prededucibilità dei crediti), 46 (effetti della domanda di accesso al concordato preventivo), 94
    (effetti della presentazione della domanda di concordato), e 96 (norme applicabili dalla data di
    deposito della domanda di accesso al concordato preventivo) CCII. Il cancelliere comunica la proposta al pubblico ministero.
    Elementi peculiari del concordato semplificato
    Come detto, il concordato semplificato non prevede:
  • – la fase “filtro” dell’ammissione,
  • – il voto dei creditori.
    Non è neppure prevista la presenza del giudice delegato e la figura del commissario giudiziale,
    anche se per quest’ultimo, l’ausiliario di cui infra è incaricato di molte delle relative funzioni. Altro
    elemento significativo è l’assenza della necessità degli apporti esterni e soglie minime di
    soddisfazione di cui all’art. 84 CCII (concordato con liquidazione). Questa previsione è sostituita
    dalla condizione ai fini dell’omologabilità, che la proposta non arrechi “pregiudizio ai creditori
    rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore”(cfr. art. 25-sexies, comma 5).
    É evidente come la ratio di queste semplificazioni è da ricondurre alla volontà di favorire il possibile
    raggiungimento del risultato della liquidazione dell’impresa nel modo più rapido (e quindi con
    un’azienda ancora “in vita”) e meno oneroso rispetto alla liquidazione giudiziale.
    Tribunale ed il decreto di ammissione alla procedura
    Il Tribunale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25-sexies CCII, deve compiere una valutazione sulla
    ritualità della proposta ed acquisire:
  • – la relazione finale dell’esperto (disciplinata dall’art. 14 del Decreto dirigenziale del Ministero della
    Giustizia del 28 settembre 2021, anche “decreto dirigenziale”) e un ulteriore parere reso dal medesimo (che sarà richiesto dal Tribunale stesso, come indicato nell’art. 13.2 del decreto dirigenziale, si ritiene stabilendone la tempistica), relativo ai presumibili risultati della liquidazione (e quindi, parrebbe logico, sulla fattibilità del piano e sulla veridicità del contenuto dello stesso). In merito alla stima delle risorse della liquidazione e alla valutazione delle garanzie offerte si vedano anche gli artt. 13.1, 13.2 e 14.8 del riferito decreto dirigenziale).
    Ove sia riscontrata la regolarità formale della proposta (e, si presume, il parere positivo dell’esperto) il Tribunale emette un decreto con cui ammette l’imprenditore alla procedura, nominando altresì l’ausiliario ex art. 68 c.p.c., cui si applicano le disposizioni sulle incompatibilità previste per gli amministratori giudiziari del Codice Antimafia, sostituisce la figura del Commissario giudiziale, mentre non è previsto l’intervento del Giudice delegato.
    Il decreto dovrà prevedere la relativa tempistica per le varie attività da compiersi e quindi:
  • – la nomina dell’ausiliario, il quale ha 3 giorni per accettare l’incarico;
  • – l’assegnazione a quest’ultimo di un termine entro il quale dovrà depositare il parere che è
    chiamato a redigere ai sensi del comma 4;
  • – la fissazione della data dell’udienza per l’omologazione, che deve intervenire almeno 45 giorni
    dopo la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il deposito del parere.
    L’ausiliario, come anticipato, è chiamato a redigere un parere, ai sensi dell’art. 25-sexies comma 4
    del CCII, che, presumibilmente, ma il contenuto pare plausibile venga specificato alla nomina,
    potrebbe contenere un giudizio sulla fattibilità della proposta e del piano di liquidazione, oltre ad una valutazione circa la veridicità dei dati.
    Ove sia questo il contenuto del parere dell’ausiliario, vi è il rischio che questo possa essere difforme
    da quello dell’esperto sullo stesso argomento, con conseguenti difficoltà che investiranno le
    valutazioni del Tribunale come le determinazioni dei creditori per l’eventuale opposizione
    all’omologazione.
    Infatti, su ordine del Tribunale, ai creditori devono essere comunicati a cura del debitore il parere
    dell’ausiliario e la relazione ed il parere dell’esperto, oltre alla proposta di concordato.
    Il decreto del Tribunale potrà, anche considerato il dettato dell’art. 25-sexies comma 5 CCII,
    assegnare all’ausiliario il compito di valutare l’assenza di pregiudizio per il ceto creditorio della
    soluzione concordataria in luogo della liquidazione giudiziale ed il rispetto delle cause di prelazione.
    Inoltre, lo stesso soggetto deve riferire al Tribunale qualora ravvisi una delle condotte di cui all’art.
    106 CCII e sorvegliare l’adempimento del concordato una volta omologato, ai sensi dell’art. 118 CCII.
    Possibile intervento dei creditori
    I creditori, e qualsiasi interessato, possono opporsi alla omologazione del concordato
    costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza di omologa; come, del pari, è
    consentito alle parti di proporre reclamo alla corte d’appello contro il decreto di omologazione, ai
    sensi dell’art. 247 CCII e ricorso in cassazione contro la relativa sentenza (il termine in questi due
    casi è di giorni 30).
    Comunicazioni ai creditori
    Come anticipato, il debitore deve procedere a comunicare ai creditori, di cui all’elenco depositato ai
    sensi dell’art. 39, comma 1, a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r, la proposta, il parere dell’ausiliario
    e la relazione finale ed il parere dell’esperto “(…) specificando dove possono essere reperiti i dati
    per la sua valutazione”.
    Fasa liquidatoria
    Il Tribunale, alla conclusione della specifica udienza, svolte le verifiche allo stesso spettanti, ai sensi
    del comma 5 dell’art. 25-sexies, può omologare il concordato semplificato con decreto motivato
    immediatamente esecutivo. In tal caso nomina, con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art.
    25-septies del CCII, il liquidatore ed un comitato creditori, in forza di quanto previsto dall’art. 114
    CCII. L’art. 25-septies al comma 2 si preoccupa anche di disciplinare il caso in cui il piano di
    liquidazione, ai sensi dell’art. 25-sexies, consideri già un’offerta di acquisto dell’azienda, di uno o più rami o di specifici beni, da parte di un determinato soggetto.
    È evidente la finalità, in tal caso, di salvaguardare la continuità indiretta, coerente con la
    precedente fase della composizione negoziata. In tale caso, il liquidatore (se post omologa) o
    l’ausiliario (se ante omologa, ed in tal caso previa autorizzazione del Tribunale), verificata la sola
    assenza sul mercato di soluzioni migliori (con evidente snellezza operativa), potranno dar corso alla
    cessione. Pare plausibile che il soggetto che si occupa della cessione, pur non essendo previsto
    alcun rinvio all’art. 91 del CCII, possa comunque far riferimento a tale disposizione.
    Circa la natura dei crediti va annotata la prededucibilità, ai sensi dell’art. 6 del CCII per i soli crediti,
    originati nella fase della composizione negoziata, autorizzati ai sensi dell’art. 22, come statuito dal
    successivo art. 24, comma 1, e per il compenso dell’esperto, ex art. 25-ter comma 12.
    L’ultimo comma dell’art. 25-sexies prevede l’applicazione al concordato semplificato degli articoli
    106 (atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura), 117 (effetti del
    concordato per i creditori), 118 (esecuzione del concordato), 119 (risoluzione del concordato), 324
    (esenzioni dai reati di bancarotta) e 341 (disposizioni penali relative al concordato preventivo e
    accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria) e la presenza al
    posto del commissario giudiziale, dell’ausiliario.
    Possibili ricadute fiscali del concordato semplificato
    Per quanto riguarda i rapporti con il fisco, occorre specificare che non è stato previsto per il
    concordato semplificato l’obbligo, o la possibilità, di accedere all’istituto della transazione
    fiscale, dal che l’imprenditore sarà libero di individuare la relativa offerta, sempre nel rispetto delle
    cause di prelazione.
    Altro aspetto che la norma non chiarisce è l’applicabilità o meno a tale nuovo strumento dell’art. 88
    comma 4-ter del TUIR (nel caso di specie dovrebbe essere di interesse la esclusione da
    imposizione di cui al primo periodo), dell’art. 101, comma 5, del TUIR e, per l’IVA, dell’art. 26,
    comma 3 bis e comma 5, del DPR n. 633/1972.
    Il Legislatore non ha neppure fatto esplicito riferimento alla disciplina delle plusvalenze
    patrimoniali di cui all’art. 86, comma 5 del TUIR. Poiché la regola si applica ai trasferimenti a terzi
    dei cespiti, in esecuzione del concordato preventivo omologato (come chiarito dalla giurisprudenza
    della Corte di Cassazione Sentenza del 4 giugno 1996 n. 5112 e del 16 ottobre 2006 n. 22168) e
    quindi dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 1° marzo 2004, n. 29), dovrebbe potersi
    applicare anche nel caso in esame, stante la natura della procedura.
    Anche su questo tema, come per l’applicazione delle altre disposizioni fiscali retro indicate, sarà
    necessario attendere il conforto dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, a favore dell’applicabilità
    estesa dell’esclusione da imponibilità delle sopravvenienze da riduzione dei debiti “anche ad altre
    fattispecie di concordato”, si annota la Risoluzione 22 marzo 2002, n. 26/E. In tal senso pare essere
    anche la risposta all’interpello n. 100 del 9 marzo 2022 in tema di applicabilità dell’art. 26 IVA a
    diverse tipologie di liquidazione coatta amministrativa, precisando che l’assenza di riferimenti di
    prassi a modelli più recenti non inficiano l’applicabilità alle stesse in quanto detti documenti “non
    potevano ovviamente tenere conto di norme intervenute in un momento successivo”.