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COMPETENZA E GIURISDIZIONE: IL FORO CONVENZIONALE È ESCLUSIVO SE È INDUBBIA LA SCELTA DELLE PARTI

Il contributo, a cura dell’avvocato Antonio Vigliotti è stato pubblicato su N&T Plus Diritto- Il Sole 24ORE

La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente in tema di competenza e giurisdizione.

In particolare, con la sentenza n. 37159 del 29 novembre 2021, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali non attribuisce carattere di esclusività al foro convenzionale”.

Nel caso in oggetto, una società aveva presentato ricorso per un regolamento di competenza avverso una sentenza del Tribunale di Napoli, dopo essersi opposta a un decreto ingiuntivo che la condannava al pagamento di una somma di denaro come corrispettivo di un contratto di fornitura.

La società ricorrente chiedeva venisse riconosciuta la competenza del foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Roma, e quindi l’incompetenza del Tribunale di Napoli, per esplicita previsione indicata nel contratto sottoscritto tra le parti.

La ricorrente argomentava che le fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo si riferivano a prestazioni tra le quali vi era una continuità di fatto, in quanto tutte erano riconducibili allo stesso contratto di appalto, e dunque per tutte queste doveva applicarsi la deroga della competenza territoriale.

La Suprema Corte, tuttavia, richiamandosi ad un proprio precedente (sentenza n. 21362 del 6 ottobre 2020), ha ribadito che un foro ha competenza esclusiva solo in presenza di una dichiarazione espressa ed inequivoca da cui risulti la concorde volontà delle partidi escludere la competenza di tutti i fori ordinari.

Al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l’esclusività, come avvenuto nel caso di specie, rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40548 del 17 dicembre 2021, si è invece espressa in tema di giurisdizione, a seguito di un ricorso promosso da una società svedese.

Tale società, in relazione ad una controversia intentata davanti al Tribunale di Roma  e relativa al risarcimento del danno non patrimoniale subito da una società italiana, sosteneva che andasse riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice svedese poiché, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, un soggetto domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi.

Secondo la tesi della società svedese, la condotta dannosa avrebbe dovuto considerarsi verificata in Svezia in quanto i fatti dannosi, ossia alcune pubblicazioni online diffamatorie, erano in lingua svedese ed erano apparse su siti svedesi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato che sussiste la giurisdizione del giudice italiano qualora le pubblicazioni potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia, senza che rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo sul criterio di collegamento solo il luogo di diffusione e non quello di pubblicazione.

La Suprema Corte ha inoltre rigettato il secondo motivo della società ricorrente, secondo la quale, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, l’azione era da ritenersi di competenza del giudice svedese in quanto avente ad oggetto l’accertamento negativo di un adempimento contrattuale, dal momento che, sebbene l’azione della società italiana attrice fosse di tipo extracontrattuale, con essa si era voluta esperire un’azione risarcitoria fondata su presunte violazioni contrattuali da parte della società svedese.

La Cassazione ha argomentato che, qualora si sia in presenza di una clausola che prevede la giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, essa non può estendersi alle controversie risarcitorie che abbiano natura extracontrattuale, come nel caso di specie, nel quale la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti rappresentava un mero dato fattuale.