gpd-logo.png

News

News

GPD vince alle SS.UU. della Cassazione civile in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti

La Suprema Corte con l’ordinanza 13088/2023, in una fattispecie inedita di società inizialmente aperta al capitale privato e poi fusa per incorporazione in un soggetto pubblico, ha affermato i seguenti importanti principi:

  • – Ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile, l’assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente. Infatti, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali, il danno subìto dalla società non è da considerare quale danno erariale, dal momento che la diversa soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, da un lato, la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente cagionato al patrimonio della società, dall’altro, la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione.
  • – L’errore di diritto nel quale è incorsa la Corte d’Appello è quello di avere ricavato la natura giuridica del danno dalla situazione venutasi a determinare per effetto della fusione, prescindendo del tutto dalla verifica della situazione di fatto e di diritto invece sussistente alla data cui risalgono le condotte illecite.
  • – Nel caso in esame, al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situazione esistente all’epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti, senza che possa assumere portata risolutiva l’avvenuta fusione per incorporazione della società.
  • – Ove anche sia ipotizzabile la giurisdizione della Corte dei conti, essendosi al cospetto di società qualificabili come in house, deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l’ammissibilità del concorso dell’azione di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali, e perfino ove la prima sia direttamente intentata dalle singole amministrazioni coinvolte (Cass. S.U. n. 26738/2021). Le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile (Cass. S.U. n. 36205/2021).

Per GPD hanno agito l’avv. prof. Andrea Gemma e l’avv. Massimo Vetere.