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GPD vince con Bionature S.r.l. in Corte d’Appello a Milano

GPD con gli avv.ti prof. Andrea Gemma e Domenico Vetere vince per Bionature S.r.l. in Corte d’Appello a Milano ottenendo l’integrale rigetto del gravame avversario. La controversia traeva origine dall’inadempimento, da parte del socio unico di Bionature S.r.l. in bonis, delle obbligazioni unilateralmente assunte verso la Società con lettera del 29 aprile 2013. In particolare, il socio aveva assunto l’impegno irrevocabile a continuare a sostenere patrimonialmente Bionature S.r.l. per assicurarne la continuità aziendale.

La Corte d’Appello di Milano, richiamandosi alla giurisprudenza della Cassazione, ha, innanzitutto, disatteso la censura dell’appellante secondo cui la perdita della qualità di socio potesse avere effetti caducanti sull’impegno assunto con la predetta lettera, influendo sulla causa in concreto del negozio: “l’obbligo assunto non viene meno con la dismissione della qualità di socio”, restando estranea al concetto di causa in concreto del negozio il motivo che spinge la parte a stipulare un atto; “motivi che necessariamente le sono estranei e la cui eventuale, concreta insoddisfazione non può avere un’incidenza…”.

In secondo luogo, la Corte d’Appello, ha disatteso la censura dell’appellante secondo cui l’impegno assunto dal Socio rientrava nello schema della “support letter”. In particolare, il Giudice del gravame, riformando parzialmente la motivazione della sentenza del Tribunale che qualificava la predetta lettera in termini di “finanziamento a titolo non oneroso” concluso secondo lo schema dell’art. 1333 c.c., ha affermato che: “Esaminando il testo della Lettera e avendo riguardo alle circostanze in cui concretamente è stata rilasciata, essa sembra piuttosto potersi qualificare come l’assunzione, da parte della promittente (omissis), di un impegno a “finanziare e sostenere patrimonialmente”, rivolto direttamente nei confronti della Bionature s.r.l. e da questa accettato mediante la menzione nella nota integrativa al bilancio … Invero, anche sul piano letterale, l’espressione “impegno irrevocabile” esclude che la dichiarazione di (omissis) possa essere qualificata come mera espressione di un generico supporto alla società, valendo invece a indicare e individuare una dimensione giuridica – quindi vincolante – dell’onere assunto”.