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Decreto “caro prezzi” 2021: le imprese hanno tempo fino all’8 dicembre per formulare l’istanza di compensazione

Decreto “caro prezzi” 2021: termine entro l’8 dicembre 2021 per le imprese per formulare l’istanza di compensazione dei maggiori costi sostenuti a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali di costruzione.

Il 23 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture dell’11 novembre 2021, che riporta l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.
In particolare, il recente decreto, che rileva un notevole generale aumento dei prezzi, conferma che le maggiori variazioni riguardano l’acciaio, con un aumento che supera il 40% (e addirittura il 76% per alcuni materiali in acciaio), il legno (+ 43%) e il rame (+32%).
Contestualmente, il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato la circolare concernente la procedura che gli operatori economici titolari di contratti pubblici devono seguire per richiedere alle proprie stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito dei richiamati aumenti.
In particolare, le imprese di costruzioni appaltatrici che sono state colpite dal caro prezzo dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre del 2021 sono tenute a presentare alla stazione appaltante e, in particolare, al direttore dei lavori, l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in commento nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, entro mercoledì 8 dicembre 2021.
L’istanza, inoltre, deve contenere l’indicazione dei materiali da costruzione utilizzati, la cui sensibile variazione di prezzo è riportata nel Decreto dell’11 novembre 2021, e il Direttore dei Lavori, accertate tali quantità, deve calcolare la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, determinando l’ammontare della compensazione, e ciò sia per le opere contabilizzate a misura sia per quelle contabilizzate a corpo.
Peraltro, la circolare del Ministero delle Infrastrutture riporta puntualmente il calcolo da compiere per determinare la compensazione in questione; in particolare, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite nel primo semestre del 2021 si applicano le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Il responsabile del procedimento (R.U.P) e/o il dirigente della stazione appaltante all’uopo preposto provvede dunque a convalidare i conteggi ricevuti dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità delle somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, ed effettua il relativo pagamento, eventualmente usufruendo, in caso di insufficienza di risorse, dell’apposito Fondo costituito presso il Ministero delle Infrastrutture.
Si rileva, infine, che la compensazione in questione non è soggetta al ribasso d’asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.