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AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ PER AZIONI E ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO CONCLUSO IN PRESENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI

Contributo a cura dell’avv. Antonio Vigliotti pubblicato su N&T Plus DirittoIl Sole 24ORE.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9054 del 21 marzo 2022, è ritornata sul tema della disciplina applicabile laddove un amministratore di una società per azioni in conflitto d’interessi compia con un terzo atti che siano di competenza del consiglio di amministrazione nonostante la mancanza di una delibera del medesimo consiglio.

Nel caso specifico, il Tribunale di Torino aveva annullato due contratti di consulenza ed agenzia pubblicitaria ai sensi dell’art. 1394 c.c., che disciplina gli aspetti connessi con il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato.

La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la decisione, ribadendo la sussistenza del conflitto d’interessi in quanto tali accordi erano stati conclusi da un soggetto amministratore di una società con un’altra società la quale era partecipata in modo rilevante proprio dallo stesso amministratore.

La Suprema Corte, richiamandosi ad alcuni suoi precedenti giurisprudenziali, nonché alla prevalente dottrina, ha ribadito come sia corretto fare riferimento all’art. 1394 c.c. piuttosto che agli artt. 2373 e 2391 c.c..

Infatti, nella fattispecie prevista dall’art. 1394 c.c., il conflitto d’interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, mentre nei casi di cui agli artt. 2373 e 2391 c.c. tale conflitto (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) viene in essere al momento dell’esercizio del potere deliberativo.

L’applicazione dell’art. 2391 c.c. presuppone una preventiva deliberazione del consiglio di amministrazione, in presenza della quale l’annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della malafede del terzo.

Di conseguenza, dal momento che nel caso esaminato dalla Suprema Corte non vi era stata alcuna deliberazione, è stato ribadito il principio per il quale, in tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri invece nella competenza di tale organo, l’incidenza del conflitto d’interessi sulla validità del negozio deve essere regolata non dall’art. 2391 c.c., ma dalla disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c..

Non può portare a una soluzione diversa la circostanza che gli atti di competenza del consiglio di amministrazione siano stati compiuti da un amministratore delegato anziché da un amministratore unico: anche in tale caso va applicato l’art. 1394 c.c. e non l’art. 2391 c.c. che, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l’esercizio del potere di gestione, in un momento quindi anteriore a quello in cui l’atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo.