Il contributo, a cura degli avvocati Niccolò Medica e Antonio Vigliotti, è stato pubblicato su N&T Plus Diritto – Il Sole 24ORE.
La Consob ha pubblicato, in data 21 gennaio 2022, il richiamo di attenzione n. 1/22, esprimendosi in merito alla presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione di una società quotata per il rinnovo del medesimo Consiglio.
L’art. 147-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) disciplina le modalità di elezione dei Consigli di Amministrazione delle società quotate italiane.
Sebbene il TUF non lo preveda espressamente, lo Statuto di alcune società quotate prevede la possibilità, anche per il Consiglio di Amministrazione, di presentare una lista di candidati in vista del rinnovo del medesimo Consiglio; la dottrina ha ritenuto ammissibile tale statuizione, a condizione di non pregiudicare la nomina di componenti espressi dai soci di minoranza.
Anche il Codice di Corporate Governance – approvato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance, costituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e degli investitori professionali (Assogestioni) e da Borsa Italiana, il cui scopo istituzionale è quello della promozione del buon governo societario delle società quotate – prevede, con riferimento all’eventuale presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio da parte dell’organo amministrativo, che la stessa sia “da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente”, e che l’organo amministrativo sia coadiuvato dal Comitato Nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti.
Con il richiamo di attenzione n. 1/22, la Consob, pur riservandosi ulteriori valutazioni, ha affermato l’importanza di assicurare la più ampia trasparenza e documentabilità dell’eventuale processo di formazione e presentazione, da parte dell’organo amministrativo, di una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Ciò dovrà avvenire anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati eventualmente coinvolti, in modo tale che risulti in modo chiaro e motivato il procedimento che conduce alla scelta delle specifiche candidature, anche rispetto ai criteri di selezione preventivamente individuati.
La Consob dà atto del fatto che, proprio al fine di garantire la massima trasparenza, i Consigli di Amministrazione di alcune società quotate si stanno dotando di un’apposita procedura volta a regolare il processo di individuazione dei candidatinelle sue varie fasi e a disciplinare il contributo fornito in tale processo dai diversi soggetti coinvolti.
La Consob evidenzia inoltre l’importanza di valorizzare il ruolo dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento del Comitato Nomine (così come previsto dal Codice di Corporate Governance), composto in maggioranza proprio da amministratori indipendenti, oppure di comitati appositamente costituiti oppure ancora del Comitato Nomine, ma a composizione modificata, e con il coordinamento di una figura indipendente, a garanzia della trasparenza e obiettività del processo: a tal proposito, rileva la Consob, spetta alle società interessate definire il più adeguato processo per l’eventuale formazione e presentazione della lista.
Altrettanto importante, a parere della Consob, è la gestione della fase di interlocuzione con i soci, la quale dovrà essere caratterizzata da trasparenza e documentabilità e, in caso di adozione da parte della società di una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, dovrà avvenire nel rispetto di tale politica.
Un ulteriore profilo riguarda il comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del Consiglio di Amministrazione.
Sul punto, la Consob, pur richiamando l’articolo 2391 cod. civ. e quindi l’obbligo di trasparenza per gli amministratori che abbiano dichiarato la disponibilità a essere ricandidati (fornendo un resoconto preciso di ogni interesse, per conto proprio o di terzi) e l’obbligo di motivazione rafforzata della decisione del Consiglio di Amministrazione, fa presente che, nelle ipotesi in cui tra i candidati della lista su cui deve votare il Consiglio di Amministrazione sia presente il nominativo di uno o più degli amministratori in carica, questi ultimi potrebbero comunque prendere parte alla votazione.
La Consob sottolinea altresì l’importanza di considerare eventuali rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio. La Consob ritiene critica, ad esempio, la partecipazione degli amministratori che siano soci dell’emittente o esponenti aziendali di società dei gruppi dei predetti soci alle fasi di specifica individuazione dei candidati da includere nella lista del Consiglio di Amministrazione.
La corretta e completa informazione sulla lista presentata dal Consiglio e sulle modalità di formazione di tale lista è, sempre secondo la Consob, essenziale non solo per permettere ai soci di assumere consapevoli decisioni di voto (anche grazie ad una tempestiva pubblicazione della lista del Consiglio contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ovvero, qualora non possibile, con congruo anticipo rispetto al termine per il deposito delle liste dei soci, unitamente all’eventuale indicazione dei candidati alle cariche di Presidente e Amministratore Delegato), ma anche per consentire al mercato di valutare adeguatamente il processo.
Tra gli ultimi spunti di attenzione forniti dalla Consob, non solo il fatto che i soci che presentano una lista dichiarino l’assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (ovvero specifichino eventuali relazioni significative unitamente alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento), ma anche il fatto che non è di per sé preclusa la qualificazione di un azionista come “parte correlata” nel caso in cui gli amministratori siano eletti sulla base di una lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione.